Ricordiamo a tutte le aziende con lavoratori in smart working (anche solo 1–2 giorni a settimana) che la normativa sul lavoro agile prevede un obbligo spesso trascurato: la consegna di un'informativa scritta sui rischi per la salute e la sicurezza, distinta dall'accordo individuale, firmata dal lavoratore e rinnovata almeno una volta ogni 12 mesi.
Dal 2026 non è più sufficiente un modello generico: l'informativa deve essere specifica per il ruolo svolto e per le modalità di lavoro concordate (es. utilizzo di dispositivi personali, ore di videoterminale, postazione domestica).
Punti di attenzione:
- L'obbligo riguarda dipendenti a tempo indeterminato, determinato e apprendisti; per i lavoratori somministrati in smart working, la responsabilità è dell'azienda utilizzatrice.
- L'aggiornamento annuale deve tener conto di eventuali cambi di dispositivi, postazione, mansione o di infortuni/quasi-infortuni intervenuti.
- Serve la prova della consegna: firma (cartacea o digitale), data e archiviazione della documentazione, da conservare per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto.
- I nuovi assunti che iniziano già in modalità agile devono ricevere l'informativa prima del primo giorno di lavoro da remoto.
In caso di ispezione o infortunio durante la prestazione in smart working, l'azienda deve poter dimostrare di aver consegnato un'informativa aggiornata e specifica: un documento generico o non firmato non offre tutela.
Vi invitiamo a verificare la lista dei lavoratori in modalità agile e la data dell'ultima informativa consegnata. Restiamo a disposizione per la predisposizione o l'aggiornamento del documento.
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